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18.10.2013
"RESPONSABILITA' E GESTIONE STRADE: PERCHE' NON FODERARE TUTTA L'INTERA RETE VIARIA A MEZZO GUARDRAIL?"

PERSONAEDANNO.IT

 

Riccardo MAZZON
E' stato recentemente chiarito come non appaia seriamente configurabile un obbligo dell'ANAS di provvedere alla sigillatura della strada a mezzo di guardrail, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una foderatura dell'intera rete viaria, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti: “è da escludere la responsabilità del gestore della strada per il sinistro occorso ad un utente della strada fuoriuscito dalla sede stradale quando, considerate le caratteristiche del luogo teatro del sinistro, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale non è un evento ipotizzabile se non per un comportamento suicidario, per un guasto tecnico, per una gravissima pertubazione fisica o psichica, con la conseguenza, quindi, che non appare seriamente configurabile un obbligo dell' ANAS di provvedere alla sigillatura della strada a mezzo di guardrail, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una foderatura dell'intera rete viaria, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15723, DeG, 2011 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).
Parimenti, è assolutamente da escludere che un guardrail correttamente posizionato possa eeser considerato causa dei danni subiti da chi, eventualmente, su di esso vada a schiantarsi (nella pronuncia che segue, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito la quale - avendo accertato che il conducente aveva perso il controllo della propria vettura a causa di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di contenimento, si era poi arrestato contro il guard rail, perdendo la vita nell'impatto - aveva escluso ogni responsabilità dell'Anas, sul rilievo che il guard rail era posizionato correttamente, che la presenza di barriere di contenimento era finalizzata proprio ad evitare incidenti e che l'urto, perciò, non era addebitabile all'ente proprietario della strada): “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (Cass. Civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8229, GCM, 2010, 4, 503; AGCSS, 2010, 7-8, 604).
Ciononostante, nei casi in cui l'ente proprietario (o gestore), attraverso la predisposizione del guardrail, ne riconosca, per facta concludentia, la necessità, egli dovrà, a questo punto, custodirlo e mantenerlo adatto alla bisogna, “deve ritenersi sussistere a carico dell'ente pubblico proprietario della strada una responsabilità fondata sul disposto dell'art. 2043 c.c. per una tipica situazione di insidia o trabocchetto, allorché un veicolo abbia sbandato a causa della presenza sull'asfalto di terriccio e, dopo aver urtato il guard-rail non saldamente ancorato al suolo ma semplicemente legato tramite fil di ferro ad una struttura mobile di materiale plastico, sia precipitato nella sottostante scarpata” (Trib. Salerno, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 605, Mer, 2008, 25), salvo sempre, ex articolo 2051 del codice civile, il caso fortuito (si confronti, ad esempio, la decisione che segue, laddove un automobilista, dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del guard rail, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall'ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest'ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c.: la Suprema Corte, applicando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest'ultima non consentissero un'adeguata sorveglianza): “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. Civ., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529, DeG, 2009; GCM, 2009, 11, 1614; GC, 2010, 6, 1399 - Conforme – Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695, GCM, 2010, 5, 804).
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