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27.01.2014
Destinazione Italia: percorso insidioso per i tagli Rc auto

SOLE24ORE

 

di Maurizio Caprino
Si fa presto a fare le norme. E anche a dare loro impatto mediatico forte. Ma poi bisogna applicarle e spesso ci s'impantana. Specie se quelle norme colpiscono interessi di chi sa trovare argomenti giusti per smontarle. Può accadere, al netto degli emendamenti che saranno resi noti domani, all'articolo 8 del decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013, ora all'esame delle commissioni della Camera), che vorrebbe tagliare i costi della Rc auto. 
Prima di approdare in Consiglio dei ministri, è passato su varie scrivanie governative, dove ha subìto tante modifiche, anche per le pressioni delle lobby interessate. Risultato: accanto a errori materiali clamorosi e a forzature evidenti (come l'obbligo di praticare sconti predeterminati, si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 dicembre 2013), si vedono novità che solo a un occhio esperto e agguerrito possono apparire azzardate. Tutti possono portare alla stessa conseguenza: che un tribunale di fronte al quale viene sollevato il problema lo rimetta alla Consulta o alla Corte Ue. Che magari, di qui a un paio di anni, bocceranno parti di norma, aprendo tra l'altro problemi sui casi verificatisi nel frattempo. 
Tra gli errori clamorosi ci sono l'obbligo di proporre polizze in cui l'assicurato può scegliere di affidarsi a medici di fiducia della compagnia (incide sulla libertà di curarsi e non fa risparmiare sui costi) e l'aver stabilito che i dati registrati dalla scatola nera «formano piena prova nei procedimenti civili», tranne che quando la parte contro cui sono prodotti dimostri il «mancato funzionamento» del dispositivo. Evidentemente ci si riferiva al funzionamento irregolare: quando è mancato, nessun dato può essere registrato. 
Sulle scatole nere c'è pure un problema giuridico rilevante: qualcuno potrebbe eccepire il fatto che la loro «piena prova» leda il principio costituzionale del libero convincimento del giudice. E l'enfasi dell'articolo 8 sul suo valore probatorio in caso d'incidente non deve far dimenticare che, nelle intenzioni delle compagnie, la scatola nera servirà anche come elemento principale per determinare il premio che chi la monta dovrà pagare: si punta a monitorare lo stile di guida (velocità, accelerazioni), che dovrebbe quantomeno affiancare il criterio della classe di merito bonus-malus. Ma chi garantirà che non ci siano discriminazioni ingiuste? Per esempio, chi non circola su autostrade o superstrade risulterà incline a forti accelerazioni, quando invece vi è solo costretto dalla necessità di completare sorpassi in sicurezza. 
Si presentano problematiche anche le restrizioni alla possibilità di portare testimoni successivamente alla denuncia del sinistro, pur giustificate dall'esigenza di combattere le frodi. Innanzitutto perché non è così raro che anche un testimone "vero" spunti effettivamente anche in un secondo momento (peraltro spesso lo si cerca solo dopo che la compagnia ha espresso dubbi sulla dinamica dell'incidente, prima si è fiduciosi che il risarcimento venga concesso senza intoppi). Inoltre, occorrerà valutare se le limitazioni siano compatibili con il Codice di procedura civile e se l'obbligo di segnalare i testimoni "abituali" non finirà per intasare le Procure. 
Dubbi sorgono anche sull'eliminazione della possibilità di non far riparare il veicolo e della limitazione del risarcimento al valore commerciale del veicolo: potrebbero essere giudicati incompatibili col concetto di risarcimento. Le limitazioni all'accesso agli atti del liquidatore e il rinvio della possibilità di fare causa alla compagnia potrebbero essere giudicate in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, che sancisce i diritti di difesa e di azione in giudizio. 
Qualcuno, infine, ritiene che i limiti contrattuali al risarcimento previsti dall'articolo 8 siano incompatibili con il fatto che il danno nella Rc auto ha natura extracontrattuale, perché siamo in presenza di un'assicurazione che non copre semplicemente dai danni, ma dalla responsabilità civile che causa quei danni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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