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03.09.2013
Sulle polizze un «taglio» retroattivo

SOLE24ORE

 

Polizze infortuni e malattia con detraibilità fiscale ridotta con effetto retroattivo dal 2013. È questo uno degli effetti indotti dal decreto Imu, che per sterilizzare la prima rata della specifica imposta cerca risorse in ogni piega dell'ordinamento.
L'articolo 12 del Dl 102/13 è intervenuto, infatti, sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Dpr 917/86 disponendo, con una norma già valida per l'anno d'imposta in corso, il dimezzamento della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, per scendere ancora a 230 euro dal periodo d'imposta 2014. Il secondo comma estende, poi, tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
Ancor prima di valutare il contenuto e la condivisibilità della scelta di intervenire sulle predette polizze, bisogna evidenziare la problematica connessa alla retroattività della disposizione. In effetti, essa, in aperta "deroga" rispetto a quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha fissato la riduzione per la detrazione dei premi assicurativi con effetto già dal 2013 e così andrà a colpire anche i premi versati nei primi mesi dell'anno. Lo Statuto, infatti, sancisce che i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati ai principi della trasparenza e collaborazione disponendo, all'articolo 3 ("Efficacia temporale delle norme tributarie"), il divieto di emettere disposizioni con carattere retroattivo ed aggiungendo altresì che per i tributi di carattere periodico (quali Irpef ed Ires) «le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».
Questa modalità di intervento, anche se espressamente derogata dallo stesso articolo 12 del Dl 102/13, costituisce un ulteriore esempio di come i diritti del contribuente vengono dal legislatore regolarmente disattesi.
Sul piano, poi, del contenuto la disposizione in questione stabilisce una riduzione delle agevolazioni fiscali riservate ai premi versati per i contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Dpr 917/86. Si tratta:
- dei contratti aventi ad oggetto il rischio morte, nei quali rientrano sia quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte, sia quelli che prevedono l'erogazione anche in caso di permanenza in vita (in tale secondo caso si può beneficare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio morte);
- dei contratti aventi ad oggetto il rischio d'invalidità permanente, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia;
- dei contratti aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- dei contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.
Ai premi corrisposti in relazione a detti contratti il tetto massimo di detraibilità quindi passerà da euro 1.291,14, riconosciuto per l'anno d'imposta 2012, ad euro 630, previsto per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, per poi ridursi ulteriormente fino ad euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
Restano esclusi dalla norma in questione i premi versati in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dall'1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è, già, a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità.
Un discorso diverso, invece, va fatto per i contributi e premi versati per le forme pensionistiche complementari e per i contributi di assistenza sanitaria integrativa, esclusi dalla norma in questione, e per cui è invece prevista, entro determinati limiti, la deduzione dal reddito complessivo Irpef. Tale deduzione non è stata toccata dalla normativa in questione con la conseguenza che restano valide le deduzioni previste dal Tuir e più specificatamente:
- per i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (cosiddetto fondi pensioni) l'articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Dpr 917/986 stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57;
- per i contributi di assistenza sanitaria integrativa l'articolo 10, comma 1, lettera e bis del Dpr 917/986 stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 3.615,20. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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