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05.12.2013
Non sempre trasportare un passeggero sul ciclomotore nonostante sia vietato dà origine al risarcimento.

ASSIWEB.IT

 

L’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità amministrativa per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, se ciò non sia ricollegabile alla trasgressione medesima. Nel caso specifico, nell’incidente tra un’auto e un ciclomotore, la trasportata su quest’ultimo mezzo subisce lesioni, con conseguente domanda risarcitoria nei confronti dei genitori della ragazza che guidava il ciclomotore.
Sia il Tribunale di primo grado, la Corte di Appello ed infine la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22 ottobre - 22 novembre 2013, n. 26239) respingono la domanda, rilevando il difetto di efficienza causale tra la violazione (trasporto del passeggero) e il danno lamentato.
In pratica, manca la prova del nesso causale tra la violazione del C.d.S e l’evento che ha provocato i danni alla persona trasportata (illegittimamente) sul ciclomotore.
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