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04.12.2013
"DANNI DA RESPONSABILITA' DA COSE: IL RAPPORTO DI CUSTODIA (PROPRIETA', POSSESSO O DETENZIONE?)"

PERSONAEDANNO.IT

 

Riccardo MAZZON
Il dovere di custodia, ex articolo 2051 del codice civile, incombe su ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo - sia esso proprietario, possessore o mero detentore: “intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come il possessore o anche il detentore), il potere di intervenire sulla cosa opera non come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode; con la conseguenza che, a pari o a diverso titolo, la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione e di intervento” (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2011, n. 16422, DeG, 2011 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) - abbia un effettivo e non occasionale – nella pronuncia che segue, ad esempio, è stata affermata la responsabilità di un ente pubblico di assistenza (nella specie I.N.A.M.), nella ipotesi di danno subito da un medico analista per lo scoppio di una bottiglia contenente acido solforico (avvenuto in forza di un dinamismo proprio della cosa e non per attività incauta dell'analista): “la "custodia" di cui all'art. 2051 c.c., cioè la relazione di fatto con la cosa, continuativa in un certo periodo, deve estrinsecarsi in un potere completo che ne consenta il controllo e la sorveglianza; non sussiste detta custodia se la relazione è limitata nell'intensità dei poteri e nel tempo del loro esercizio, ed è derivante da mera detenzione o da uso sporadico, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi e direzionali spettanti ad altri” (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 1978, n. 5418, GC, 1979, 647, I) -, potere fisico sulla cosa, potere che gli consenta di impedire che quest'ultima arrechi danni a terzi; in altri termini, la norma de qua imputa la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (alla stregua di detti principi, nel caso che segue, è stata esclusa la qualità di custode del fabbricato affidato - sotto il profilo della gestione manutentiva - in capo alla Romeo Gestioni S.p.A.): “il dovere di custodia ex art. 2051 c.c. incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi. In altre parole, la funzione della norma dettata dall'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa ” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 maggio 2010, n. 2507, FATAR, 2010, 5, 1777).
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