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18.11.2013
"DEL DANNO ESISTENZIALE SI DEVE TENER CONTO" - Cass. 25409/13

PERSONAEDANNO.IT

 

B.G., Bo.Er. e Bo.An. rispettivamente, madre, padre e fratello di B.M., deceduta in un incidente stradale mentre era trasportata sull'automobile condotta da Ca.Gi. - hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano il Ca. e la sua assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale ha condannato i convenuti al pagamento di complessivi Euro 535.060,00 in favore di B.G. ed Euro 210.250,00 in favore di Bo.An.; entrambi anche nella qualità di eredi di Bo.Er., deceduto nelle more del giudizio. Il Ca. e la Fondiaria hanno proposto appello limitatamente all'ammontare dei danni. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla B., in accoglimento della quale le era stato liquidato l'importo di Euro 100.000,00; ha ridotto il risarcimento dei danni esistenziali ad Euro 150.000,00 in favore della B. e ad Euro 75.000 in favore del Bo.
B.G. e Bo.An. hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando, nel sesto motivo, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, che la Corte di appello avrebbe immotivatamente quantificato in un settimo della somma attribuita in risarcimento dei danni morali. Il motivo è stato ritenuto infondato dalla S.C. - Cassazione civile, sez. III, 12/11/2013, n. 25409, pres. Segreto, rel. Lanzillo - con la seguente motivazione:
“La Corte di appello si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, per cui il danno esistenziale non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale. Di tale danno quindi va tenuto conto, nel determinare la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto (Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).
La Corte di appello ha ritenuto che, considerata l'età dei danneggiati e la composizione del nucleo familiare, la somma spettante a compensazione del danno esistenziale vada determinata in misura pari ad un settimo di quella da liquidarsi per il danno morale, così da pervenire all'importo complessivo di Euro 150.000,00 in favore della madre della vittima e di Euro 75.000,00 in favore del fratello. Trattasi di valutazione equitativa, non suscettibile di riesame in sede di legittimità”.
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