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04.11.2013
"INFORTUNIO OCCORSO AD ALUNNO IN AMBIENTE SCOLASTICO: RICREAZIONE E RICOSTRUZIONE PROBATORIA"

PERSONAEDANNO.IT

 

Riccardo MAZZON
Di particolare interesse, anche negli sviluppi processuali attinenti alla prova, risulta la pronuncia rilasciata dal Tribunale Roma, sezione II, n. 2891 del 11 febbraio 2011, in occasione di infortunio occorso ad alunno, in ambiente scolastico - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).
La ricostruzione dei fatti, antecedenti e contemporanei all'evento infortunistico - occorso all'alunno in ambiente scolastico e nello svolgimento della ricreazione, prevista nell'orario giornaliero di lezione -, non fu, per il Tribunale, affatto agevole, considerando che si dovette desumere dalle attendibili, coerenti e logiche dichiarazioni testimoniali rese dai compagni di classe dell'infortunato (riferenti informazioni relative all'accaduto per visione diretta), “la valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt. 115-116 c.p.c. delle risultanze probatorie emergenti dalla lettura delle prove documentali prodotte costituite dalla certificazione medica in data 12\3\2004 a firma del dr. D.C. e dalla cartella clinica di pronto soccorso presso la divisione di P.S. dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma del minore A.E. il giorno 13\01\2004 con diagnosi di accettazione di lesione per avulsione traumatica dell'incisivo centrale permanente superiore sin., e dai verbali di assunzione delle deposizioni testimoniali rese nel corso della istruzione probatoria dei testi chiamati a deporre P.A. e R.L., all'epoca alunni e compagni di classe IV sez. A dell'istituto Scolastico Elementare Tomba di Nerone, dell'alunno infortunato sunnominato e presenti all'episodio lesivo verificatosi” Tribunale Roma, sez. II, 11/02/2011, n. 2891 - Redazione Giuffrè 2011 in contrasto con la dinamica descritta, invece, nella relazione informativa redatta e sottoscritta dall'insegnante (anche se, secondo il magistrato, contrastante solo in apparenza, se si considera che la lettura della stessa relazione non consente di ricostruire la reale dinamica dell'episodio infortunistico occorso all'alunno in ambiente scolastico, al momento coperto alla vista della maestra da altri alunni).
Peraltro, la relazione informativa redatta e sottoscritta dall'insegnante (versione consistente nel riferire del verificarsi di un urto dell'alunno contro la porta dell'ingresso dell'edificio scolastico) appare non attendibile anche perché inconciliabile tanto con l'entità delle lesioni, quanto con le altre risultanze probatorie, di fonte testimoniale e di fonte documentale: “difatti, tale versione è carente di riscontri probatori documentali o testimoniali valutabili e da reputarsi attendibili, in quanto provenienti dalla stessa insegnante responsabile della vigilanza sugli alunni, e ss palesa inidonea a contrastare la versione offerta con particolari e dettagli seri precisi e univoci riferita dai compagni P.A. e R.M. nelle deposizioni giudiziali, e constatata di persona dai deponenti presenti all'episodio lesivo” Tribunale Roma, sez. II, 11/02/2011, n. 2891 - Redazione Giuffrè 2011
Riassumendo l'accaduto, così come ricostruito dal Tribunale adito, v'è da dire che il giorno 12 gennaio 2004, nel corso dell'ora di ricreazione - compresa nell'orario scolastico giornaliero e trascorsa, dagli alunni, nell'area di pertinenza del cortile interno della scuola, sotto la sorveglianza ed il controllo del personale insegnante -, l'alunno de quo si procurò le lesioni, accertate e diagnosticate subito dopo - all'atto del suo ricovero ospedaliero -, per essere stato urtato - con violenza - da altro alunno, impegnato in una azione ludica, consistente nell'afferrarsi, con le mani e le braccia tese, ad altro compagno di classe, il quale lo faceva girare vorticosamente per poi lasciarlo, improvvisamente, andare; il tutto nella sfera di vigilanza delle maestre, al momento sedute nelle vicinanze ed intente a conversare:  “appaiono,inoltre,meritevoli di piena condivisione le considerazioni medico-legali del consulente d'ufficio dr. Trebbi concludenti per la compatibilità tra l'evento e la patologia traumatica accertati, e le modalità dell'episodio infortunistico descritte dal soggetto leso” Tribunale Roma, sez. II, 11/02/2011, n. 2891 - Redazione Giuffrè 2011.
In linea di diritto, osserva il Tribunale come, nel caso in esame, l'omessa attività di prevenzione e di repressione di un gioco – effettuato nell'area adibita ad esercizio di attività sportive, nel corso dell'orario della lezione scolastica -, apparso alla osservazione della stessa maestra non corrispondente alle regole atte a garantire l'incolumità degli alunni partecipanti, debba intendersi quale adempimento di un dovere inerente ai compiti – ordinari - affidati al personale docente incaricato della sorveglianza degli alunni medesimi; tale omissione, dunque, si pone in collegamento causale esclusivo con l'evento lesivo, perché il mancato intervento repressivo - per la sospensione di un gioco pericoloso e non regolamentato in modi e forme adeguati - costituì una condotta, colposa, da inserire nel processo eziologico, quale causa determinante nell'urto violento subito dall'alunno (e, dunque, della perdita di equilibrio dello stesso, in tal modo infortunatosi nell'orario di ricreazione): “l'area attrezzata di pertinenza di un istituto scolastico, destinata all'esercizio delle attività ludiche e sportive, da parte degli alunni, nel corso dell'orario di ricreazione, deve essere sottoposta agli interventi di vigilanza e di controllo ad iniziativa del personale insegnante e ausiliario del complesso scolastico, resi necessari, nella concreta situazione di pericolo palesatasi al personale insegnante, in base agli antefatti descritti dai testi, per mantenere costantemente la calma e il sereno svolgimento del gioco in relazione alla tutela della sicurezza e incolumità degli alunni” Tribunale Roma, sez. II, 11/02/2011, n. 2891 - Redazione Giuffrè 2011.
Ravvisa, pertanto, il giudicante, nella fattispecie descritta nel paragrafo che precede (11.10.1.), i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche, ai sensi degli articoli 2043, 2048, 2049 del codice civile, per ritenere la responsabilità civile - per fatto illecito - derivante da una condotta omissiva delle istituzioni scolastiche - per difetto vigilanza dello svolgimento delle attività ricreative degli alunni -: “la responsabilità del precettore, sul quale incombe l'obbligo di vigilare, si aggiunge a quella personale del minore capace di intendere e di volere: il danneggiato potrà agire contro entrambi gli obbligati in solido al risarcimento, ma anche contro uno solo di essi” Staderini, La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, Milano, 1981.
 
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