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28.10.2013
"RESPONSABILITA' DEL COMUNE: IMPIANTI FOGNARI E ALTRI DANNI CAUSATI DALL'ACQUA"

PERSONAEDANNO.IT

 

Riccardo MAZZON
Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico (o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli; si veda, a mo' d'esempio, la seguente pronuncia, la quale precisa che è configurabile una responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad un uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto; a tal riguardo, la pronuncia de qua precisa ulteriormente che nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito: “nel caso di specie, pur non essendo contestata la circostanza che la proprietà della rete fognaria è del Comune e che la causa dei danni era da ascriversi ad una perdita della tubazione che conduce l'acqua potabile al fabbricato adiacente ai locali dell'attore-danneggiato, va tuttavia osservato che la gestione dell'impianto di fognatura, per legge, ricade sull'Acquedotto Pugliese, e che il criterio di imputazione di responsabilità dell'acquedotto (già EAAP) si ricava sia dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 2 agosto 1938 (conv. in l. 16 gennaio 1939 n. 34), sia dall'art. 2051 c.c., con la relativa condanna del medesimo ente al risarcimento dei danni causati all'istante” (Trib. Bari, sez. III, 27 gennaio 2011, n. 216, Giurisprudenzabarese.it, 2011 – conforme, quanto a danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione degli impianti di adduzione dell’acqua potabile: Trib. Bari, sez. III, 1 aprile 2008, n. 829, Giurisprudenzabarese.it, 2008 – conforme – Trib. Trani 11 gennaio 2005, Giurisprudenzabarese.it, 2005; GM, 2005, 4, 966 -conforme, nel senso che il danno provocato dalle perdite d'acqua, è da ascriversi all'Ente regionale proprietario della conduttura: Trib. Salerno, sez. II, 23 giugno 2010, n. 1510, Redazione Giuffrè, 2010 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),  il quale, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 del codice civile - dei danni eziologicamente a essi collegati,  “l'ente gestore di un acquedotto comunale, convenuto in giudizio dal proprietario di un edificio per il risarcimento dei danni subiti dalle strutture portanti dell'edificio stesso a seguito del repentino abbassamento del fondo stradale dovuto a infiltrazioni d'acqua, è responsabile di tali danni, a norma dell'art. 2051 c.c. qualora risulti accertato, sia pure in base a una presunzione giuridicamente valida, che la causa unica del cedimento delle strutture murarie era rappresentata dagli "aggrottamenti" verificatesi nel sottosuolo e nel circostante terreno in conseguenza del "dilavamento" cagionato da una fuoriuscita d'acqua sotto pressione” (Trib. sup.re acque 11 dicembre 1985, n. 85, RGEnel, 1987, 538),  salvo la prova del fortuito:  “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito” (Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24040, GDir, 2010, 6, 61 - conforme – Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, FI, 2010, 2, 562; GCM, 2009, 3, 484).
Naturalmente, qualora i danni al sistema delle fognature dovessero derivare da difetti manutentivi di altri manufatti, a rispondere saranno i custodi di quest'ultimi: “i danni subiti dal condominio conseguenti alla mancata manutenzione della sede stradale da parte del Comune, causa dell'impedimento al regolare deflusso dell'acqua piovana dal pozzetto di raccolta verso la rete della fogna urbana, e del conseguente scoppio della tubazione pluviale del condominio sono da ascriversi ex art. 2051 c.c. a responsabilità del medesimo Comune, per l'omessa manutenzione della sede stradale ed in particolare, dei punti di raccolta delle acque, vale a dire le bocche di lupo site a ridosso del marciapiedi ed il pozzetto di raccolta delle acque pluviali sito sempre sul marciapiedi prospiciente il Condominio” (Trib. Bari, sez. I, 28 febbraio 2011, n. 753, Giurisprudenzabarese.it, 2011).
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