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08.10.2013
"IL DANNO ESISTENZIALE È CATEGORIA AUTONOMA" - Cass. civ. 22585/2013

PERSONAEDANNO.IT

Antonello NEGRO
Con l'apprezzabile e condivisibile sentenza qui di seguito riportata, la Corte di Cassazione si è pronunciata con chiarezza circa l'autonomia delle diverse tipologie di pregiudizi che compongono il danno non patrimoniale.
Nel valutare la correttezza della liquidazione del danno operata dal giudice di merito, la Corte ha affermato che l'integrale riparazione del danno parentale comporta che la relativa quantificazione deve essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione, e tanto più articolata quanto più vi sia stato un conseguente grave o gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa.
La Corte ha quindi affermato l'autonomia del danno morale rispetto non soltanto al danno biologico, ma anche a quello dinamico relazionale (che può eventualmente sussistere in assenza di un danno alla salute).
Tanto premesso, l'estensore della sentenza ha osservato che una corretta lettura delle pronunce di San Martino consente (ed impone) al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale), quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (ovvero il danno esistenziale).
E' stato quindi citato l'art. 612-bis c.p., relativo agli atti persecutori, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad "alterare le proprie abitudini di vita".
Per quanto tale norma sia stata disegnata per un più ristretto ambito di applicazione - ha osservato la Corte - in essa sono stati efficacemente scolpiti i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Tali danni - ed è questo uno dei passaggi più importanti della sentenza - sono entrambi autonomamente risarcibili (se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di "sommarie ed impredicabili generalizzazioni").
Quanto alla qualifica del danno esistenziale come categoria "indefinita e atipica", l'estensore della sentenza ha acutamente osservato che è la stessa dimensione della sofferenza umana ad essere, a sua volta, indefinita e atipica.
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