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07.10.2013
RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO

PERSONAEDANNO.IT

 

Riccardo MAZZON
La notevole estensione del bene demaniale e il suo uso generale e diretto da parte dei terzi, rappresentano profili che non si ravvisano con riferimento a parchi e giardini pubblici, aperti al pubblico, “il danno provocato da un palo metallico aguzzo infisso in un giardino pubblico destinato allo svago è fonte di responsabilità da cosa in custodia. La misura adottata per rendere visibile il palo genera un concorso di colpa del danneggiato” (Trib. Cosenza, sez. II, 9 aprile 2009, CC, 2009, 1-3, 474 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -), specie quando su di essi insistano anche giochi per bambini – si confronti, al riguardo, l'interessante e recente pronuncia (di merito) che segue, ove il Tribunale di Milano avverte che l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti della p.a. non ha fondamento nella natura demaniale del bene ma solo nella notevole estensione del bene stesso e nel suo uso generale e diretto da parte dei terzi, rappresentando tali circostanze di fatto indici della impossibilità di concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza, posto a fondamento dell’articolo 2051 c.c.: profili che non si ravvisano con riferimento alla buca sul prato di un giardino pubblico, aperto al pubblico, sul quale erano situati anche giochi per bambini (cfr. documentazione fotografica in atti): “Al comune di Milano, ente proprietario del giardino, competeva quindi la relativa custodia, che non può ritenersi trasferita in capo all’appaltatore del servizio globale di manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde pubblico del comune. Si aggiunge, proprio con riferimento a tale tipologia di appalto, che il comune di Milano esercita un controllo programmato delle aree a mezzo “controllori” divisi per zona. Sicché il Comune potrebbe andare esente da responsabilità solo allegando e provando l’intervento del caso fortuito - inteso come fatto eccezionale, imprevisto e imprevedibile idoneo a recidere il nesso causale tra "res" e danno: non avendo a ciò provveduto, il Comune risponde nei confronti dei terzi per i danni cagionati dal bene demaniale” (Trib. Milano, sez. X, 23 settembre 2009, n. 11177, GiustM, 2009, 9, 59) -, sicché, ad esempio, il Comune risponde, ex articolo 2051 del codice civile, per i danni (nella specie, lesione e conseguente amputazione di una falange impigliatasi in una lamiera a causa della mancanza di una vite di fissaggio) cagionati da cose in custodia (nella specie, una buca presente nel terreno sottostante il sedile di un’altalena in un parco giochi comunale), “risponde il Comune, ex art. 2051 c.c., del danno subito da una madre mentre aiutava il proprio figlio a scendere da uno scivolo in un parco giochi comunale. Per escludere tale responsabilità non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione del gioco e l'uso improprio dello stesso da parte del bambino, salito aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione sia stata assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, tanto da interrompere il nesso causale tra lo scivolo e l'amputazione del dito, e che di conseguenza l'evento non era evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente” (Cass. Civ., sez. III, 22 settembre 2009, n. 20415, DeG, 2009), qualora il danneggiato dimostri che l’evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa (nella specie, una buca presente nel terreno sottostante il sedile di un’altalena in un parco giochi comunale) considerata nella sua globalità: “il Comune è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, qualora il danneggiato dimostri che l’evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità senza che sia necessario provare l’inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per lui inevitabile” (Trib. Savona 1 settembre 2006, Redazione Giuffrè, 2007).
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