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27.08.2013
RESPONSABILITA' DELLA P.A. E CONCORSO DEL DANNEGGIATO: OSTACOLI IMPROVVISI E MACCHIE D'OLIO

PERSONAEDANNO.IT

Riccardo MAZZON
Variegata la casistica giurisprudenziale esistente in merito, atteso che il giudice di merito deve sempre valutare anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato (nella fattispecie oggetto della pronuncia che segue, ad esempio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che si era arrestata alla considerazione che l'incidente stradale sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard rail e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l'apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona), “in materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17377, GCM, 2007, 7-8; AGCSS, 2008, 1, 32; GC, 2008, 11, 2497- cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) -, casistica che va dal caso dell'automobilista che investa un cartello stradale riversato al centro della carreggiata – interessante, in argomento, la seguente pronuncia, laddove la comparazione della testimonianza con le altre risultanze probatorie ha consentito di affermare che alla velocità di 30/40 km. orari, nonostante il buio notturno ma con la luce dei fari, il guidatore era certamente in condizione di intravedere per tempo e scansare almeno in parte il segnale stradale rovesciato al centro della strada senza finire contro mano sull’aiuola spartitraffico: “del cartello stradale riversato al centro della carreggiata, come fatto che in parte creava impaccio alla circolazione stradale, ne deve rispondere la p.a. a norma dell’art. 2051 c.c. perché essa, dopo che l’attore ha fornito la prova del nesso causale del danno con l’insidia, non ha dimostrato, onde andare esente da responsabilità, il fortuito o la forza maggiore o il fatto del terzo. Nella fattispecie, però, la responsabilità della Provincia ai sensi dell’art. 1227 c.c. deve essere graduata con quella dell’automobilista per imprudente condotta di guida e scarsa attenzione nell’uso del bene demaniale” (GdP Bari 13 gennaio 2009, n. 137, Giurisprudenzabarese.it, 2009) -, a quello del motociclista che affronti con sufficienza un strada, bagnata, formata da cubetti di porfido (nel caso infra riportato, la macchia oleosa fa presumere che la stessa non si sia formata in un momento immediatamente precedente l'evento; pertanto, valutata in concreto l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo dell'attore nella determinazione dell'evento, come descritto in premessa, il giudice ha ritenuto, in base all'esame complessivo dei fatti di causa e dell'efficienza causale e del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, di determinare l'uguale gravità dell'una e dell'altra colpa): “il conducente di veicolo ed in particolare di motociclo, atteso il suo grado di precaria stabilità, deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del mezzo in rapporto alle condizioni della strada stessa. Tale cautela deve senza dubbio essere osservata, quando trattasi di strada formata da cubetti di porfido bagnati per la pioggia in atto. Infatti è ragionevole ritenere che i pneumatici del motociclo, nella descritta situazione, abbiano una minore aderenza al manto stradale. Da ciò consegue un concorso di colpa del motociclista nella produzione dell'evento in questione. Infatti, secondo la previsione dell'art. 1227, comma 1, c.c., il fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entità del risarcimento, comprende qualsiasi condotta negligente e imprudente. È logico ritenere, quindi, che l'incauta condotta di guida del conducente del motociclo, abbia costituito causa concorrente dell'evento. Quanto all'invocata esclusiva responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c., superabile soltanto con la prova del caso fortuito posta a carico del custode, si osserva che tale responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, non può trovare applicazione in quanto le strade della città di Milano costituiscono beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. (Cfr. Cass. civ. n. 976/72 n. 671/78)” (GdP Milano, sez. II, 18 settembre 2007, n. 14889, GiustM, 2007, 9, 59).
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