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06.08.2013
L'avvocato è tenuto alla prudenza
SOLE24ORE
 
Patrizia Maciocchi
Se la giurisprudenza è incerta e non sa dare risposte sul termine di prescrizione del diritto del cliente oscillando tra due e cinque anni, l'avvocato ha l'obbligo di agire in base alla scadenza più breve. Se non lo fa perde la causa e viene meno al suo dovere di diligenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18612, inchioda alle sue responsabilità il ricorrente che cercava di addossare la colpa di un evidente insuccesso professionale, all'annoso contrasto giurisrudenziale sulla deadline per far valere le proprie pretese in tribunale. Querelle che per anni ha diviso le varie sezioni della Suprema Corte tra i fautori del termine breve di due anni e i sostenitori della scadenza lunga, secondo i quali solo dopo cinque anni era impossibile accampare diritti. Sul tema sono intervenute le Sezioni unite, che nel 2002 hanno indicato la prescrizione biennale (sentenza 5121), tornando sul tema nel 2008 (sentenza 27337) per concedere un termine più lungo nel caso di reati perseguibili a querela.
Tra tutti gli avvocati che per molti anni si sono trovati a lavorare nell'incertezza hanno certamente svolto bene il loro compito quelli che "al buio" hanno deciso di affrettare i tempi. Trovandosi al bivio la via della prescrizione breve non presentava, infatti, alcuna controindicazione ma indubbi vantaggi.
Secondo la Cassazione proprio «l'opinabilità stessa della soluzione giuridica impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già di danneggiarlo».
La saggia indicazione non è stata però seguita dal ricorrente, chiamato dai genitori di un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, a chiedere i danni all'assicurazione. Il professionista, dopo un primo infruttuoso contatto con la compagnia, era rimasto inerte circa tre anni, anziché prudentemente attivarsi.
Con l'occasione la Suprema Corte ricorda ai legali che le obbligazioni che riguardano lo svolgimento della loro attività sono di mezzi e non di risultato. Il professionista assumendo l'incarico - spiegano i giudici della terza sezione - si impegna a prestare la propria opera per raggiungere lo scopo desiderato ma non a conseguirlo. Per questa ragione nel valutare la sua responsabilità in caso di insuccesso bisogna fare attenzione al modo in cui l'avvocato ha svolto il lavoro tenendo presente il parametro della diligenza (articolo 1176, secondo comma del Codice civile) imposta al professinista «di media attenzione e preparazione». La tempestività nel presentare gli atti che interrompono la prescrizione rientra nell'ordinaria amministrazione dell'avvocato "medio", dal momento che, di regola, non richiedono una particolare capacità tecnica. Nel caso specifico, viste le ondivaghe indicazioni la vaultazione sulla responsabilità spetta al giudice.
E il verdetto non è favorevole al legale. 
La «compresenza di approdi giurisrudenziali non collimanti tra loro - si legge nella sentenza - non può essere evocata ad esimente della colpa grave».
La conclusione dei giudici sarebbe invece stata diversa se si fosse trattato di overruling, ovvero di un cambio di rotta nell'interpretazione di una norma o di un sistema di norme «inatteso o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento giurisprudenziale sul tema». L'"esimente" dura fino a quando l'overruling resta una novità inattesa, malgrado il difensore si tenga costantemente informato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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