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07.01.2014
Sinistri, richiesta danni in tre mesi

SOLE24ORE

 

Emanuele Lucchini Guastalla
01 | GIRO DI VITE 
Sui sinistri stradali legge "Destinazione Italia" (145/2013) ha introdotto una perentoria riduzione sul tempo a disposizione per inoltrare la richiesta di risarcimento del danno: deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell'incidente, pena la perdita di ogni diritto a ricevere indennizzo 
02 | COLPO ALLE TRUFFE 
Il provvedimento mette nel mirino il fenomeno delle frodi ai danni delle compagnie di assicurazione. Un fenomeno dai costi alti, che finisce per incidere in modo considerevole sulle tariffe 
 
La vittima di un sinistro stradale deve chiedere senza indugio il risarcimento del danno, pena la perdita di ogni diritto a ricevere il giusto ristoro del pregiudizio subito. Questa è, in estrema sintesi, una delle principali novità in tema di diritto delle assicurazioni inserite nel decreto legge n. 145 del 23 dicembre scorso. 
Modificando il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile, infatti, si è previsto – relativamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni genere – che il danneggiato debba necessariamente presentare la richiesta del risarcimento del danno entro tre mesi dal verificarsi del fatto dannoso, pena la perdita di ogni diritto ad essere indennizzato. 
Si tratta di un termine di decadenza, che va ad affiancarsi al termine di prescrizione biennale previsto dalla stessa norma del Codice civile. Un termine già breve rispetto a quelli ordinariamente previsti dal Codice, ma molto lungo se rapportato alla prassi moderna. E, soprattutto, utilizzato ad arte da chi vuol frodare le compagnie: denunciare un presunto danno a pochi giorni dalla scadenza autorizza di fatto a fornire ricostruzioni carenti, su cui la compagnia potrà effettuare pochi riscontri. 
In ogni caso, se fino a pochi giorni fa la vittima di un sinistro stradale aveva, di regola, due anni di tempo per far valere i propri diritti, oggi ha l'onere di agire molto più in fretta, avendo a propria disposizione solo tre mesi per presentare la richiesta di risarcimento, salvo il caso in cui ricorra un'ipotesi di forza maggiore, come prevede espressamente il nuovo testo della norma in esame. 
La differenza è più profonda di quel che sembra: il nuovo termine trimestrale, infatti, è un termine di decadenza e non di prescrizione, e come tale non è soggetto né ad interruzione né a sospensione. 
Il nuovo testo normativo fa salvo il caso della forza maggiore, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il danneggiato versi in stato di incoscienza, e dunque nell'impossibilità di provvedere a formulare la domanda di risarcimento. Sembra di poter intendere ciò come impossibilità "assoluta". Quindi rientrerebbe nel termine abbreviato a tre mesi, per esempio, il caso in cui la vittima sia semplicemente immobilizzata a letto da un'ingessatura agli arti superiori, posto che ciò non le impedisce di incaricare un terzo di formulare l'istanza risarcitoria. 
La novità normativa è dichiaratamente rivolta a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi a danno delle compagnie di assicurazione nelle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri stradali. È noto che, nell'area della responsabilità da fatto illecito, i danni derivanti da circolazione stradale occupano un posto di assoluto rilievo dal punto di vista economico e che il fenomeno delle frodi a danno delle compagnie altera sensibilmente il costo dei premi assicurativi. 
Ciò comporta inevitabilmente un conseguente aggravio di spesa a carico di chiunque si trovi a dover assicurare un veicolo contro la responsabilità civile. Ed è bene ricordare che non di scelta si tratta, ma di obbligo che grava su chiunque intenda porre in circolazione un veicolo a motore, posto che, fin dalla fine degli anni Sessanta, il nostro ordinamento prevede tale forma di assicurazione obbligatoria.
Considerando lo scopo perseguito dal legislatore (ovvero quello di razionalizzare e rendere più efficiente la fase dell'accertamento del sinistro e della liquidazione del danno), pare potersi ritenere sufficiente una richiesta del risarcimento anche priva di una specifica quantificazione del danno subito, purché tale da consentire l'individuazione del fatto dannoso e una descrizione sufficientemente precisa dei danni subiti. 
L'intervento del legislatore appare senza dubbio energico: la perentorietà del termine di decadenza non lascia altra scelta che quella di reagire con celerità per presentare la richiesta risarcitoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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