Calcola premio

News

02.12.2013
Niente infortunio in itinere se la sosta non è necessaria

SOLE24ORE

 

PAGINA A CURA DI Stefano Rossi
È affidata alle indicazioni dell'Inail e della giurisprudenza la disciplina che si applica in caso di infortunio in itinere, l'incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se ha più rapporti in corso. Una materia, questa, su cui incidono notevolmente le particolarità del singolo caso.
Con la circolare 52 del 23 ottobre 2013, l'Inail ha fatto il punto dell'infortunio in itinere avvenuto al lavoratore sia durante la missione o la trasferta, sia nella stanza di albergo o durante il tragitto dall'hotel al luogo di lavoro. L'Istituto risponde a numerosi quesiti sulla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro, di eventi lesivi che hanno coinvolto lavoratori in missione o in trasferta, con riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, e durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.
Sono sorti dubbi, inoltre, anche sull'indennizzabilità degli infortuni avvenuti all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
La definizione
Prima di rispondere ai quesiti, l'Inail coglie l'occasione per definire il concetto di infortunio in itinere, seguendo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (si veda l'altro articolo in pagina).
L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende:
- gli infortuni avvenuti alle persone assicurate nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- se non è presente un servizio di mensa aziendale, gli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Interruzioni e deviazioni
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. In definitiva, gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal giudice, per verificare la sussistenza della copertura assicurativa, saranno la normalità del percorso; la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortunio avvenuto in pausa pranzo); la necessità di eventuali soste o deviazioni; la necessità di usare il mezzo privato.
L'indennizzabilità
In base a queste premesse, l'Inail riconosce l'indennizzo per l'infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall'inizio, fino al momento della sua conclusione.
In sostanza, il luogo di svolgimento della prestazione non è una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Quindi, l'evento infortunistico si verifica in attualità di lavoro, perché accessorio all'attività lavorativa e a questa funzionalmente connesso.
Del resto, precisa l'Istituto, le uniche due cause di esclusione dell'indennizzabilità sono quando l'evento si verifica durante lo svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro e nel caso di rischio elettivo, cioè se l'evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
Per le stesse ragioni, l'Istituto afferma che devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Infine, l'infortunio avvenuto in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso l'abitazione privata. Infatti, come del resto chiarito dalla Cassazione, gli eventi accaduti in una stanza di albergo, non sono parificabili a quelli avvenuti nell'abitazione privata, in primo luogo perché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa – e in secondo luogo il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, invece, nella propria abitazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
« indietro