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08.11.2013
“SINISTRO E VEICOLO SCONOSCIUTO: IL FONDO DI GARANZIA RISARCISCE ANCHE SENZA URTO” – Trib. Pordenone n. 878/2013

PERSONAEDANNO.IT

 

Alessandro MENIN
Anche la mera turbativa alla circolazione prodotta da un veicolo non identificato può configurare condotta di guida idonea a causare un sinistro stradale risarcibile dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
E’ questa, in sintesi, la conclusione cui giunge il Tribunale friulano, nella persona del dott. Francesco Saverio Moscato, occupatosi di un incidente che ha visto coinvolto un ciclista il quale, a causa della omissione di precedenza di un veicolo “pirata”, non era riuscito a mantenere la stabilità della bicicletta cadendo rovinosamente a terra.
La decisione in esame appare corretta poiché la responsabilità del citato Fondo di garanzia, seppur nato da una esigenza di solidarietà sociale, non si sottrae ai principi generali relativi alla responsabilità aquiliana e, pertanto, l’obbligazione risarcitoria a carico del Fondo non è sottoposta ad altre limitazioni se non a quelle specificamente previste dalla legge - come, ad esempio, l’esclusione o la limitazione del risarcimento del danno al veicolo incidentato, come disposto dall’art. 283 del codice delle assicurazioni -.
Quanto all’onere della prova, che è assai più stringente nel caso di veicolo non identificato rispetto alla normalità dei casi, esso non può essere spinto sino a richiedere al danneggiato la dimostrazione di non aver potuto annotare il numero di targa del mezzo coinvolto: "la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto" (Cass. 14 gennaio 2011 n. 745).
Da ciò l’esigenza della rigorosa prova della produzione del fatto illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto,  poi del nesso causale tra circolazione del veicolo “pirata” e danno, e quindi della condotta colposa o dolosa del conducente rimasto ignoto; infine, ma non meno importante, il danneggiato dovrà provare che il veicolo responsabile del sinistro rientra tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, in quanto tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del suo diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia.
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